Sono “incostituzionali” alcuni profili della legge sull’Autonomia differenziata. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Consulta in attesa del deposito della sentenza relativa ai ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Tra i profili di cui si evidenzia l’incostituzionalità, si legge: “Il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento” e “la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei Lep”.
“La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’Autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo“.
“I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni”. È quanto si legge nel comunicato della Corte costituzionale sull’Autonomia differenziata.
“In questo quadro – si legge ancora – l’Autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”.