Il Consiglio dei ministri lo scorso giovedì ha dato il via libera per la seconda volta alla riforma della giustizia, con l’accordo su termini più lunghi per i processi relativi a reati gravi come mafia, terrorismo, violenza sessuale. La riforma riguarda solo i reati commessi dopoil 1 gennaio 2020 ed entrerà in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi; anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’Ufficio del processo; e dei circa 5mila per il personale amministrativo (Cioè vengono immesse oltre 20mila persone).
FINO AL 2024
In un primo periodo i termini saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello; 1 anno e 6 mesi in Cassazione). Con possibilità di proroga (Totale, fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria; ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.
REATI GRAVI
E’ previsto un regime diverso per i reati gravi: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, oltre alla proroga prevista per tutti i reati, ne sono previste come possibili ulteriori due (massimo 3 anni di proroga) sia in appello che in Cassazione. Per i reati indicati al 416 bis.1 (aggravante mafiosa) fino a due proroghe ulteriori, oltre a quella prevista per tutti i reati. Quindi nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa max 6 anni in appello e max 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano max 5 anni in appello e max 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (dal 2025). I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’ improcedibilità.
DOPO 2024
In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo; in Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi. Binario sempre diverso, per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. E binario diverso per reati con aggravante mafiosa (416bis .1/comma 1), con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata). Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il Ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al Ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.