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Ponte sullo Stretto, motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit: “Non rispetta norme Ue”

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Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. E’ quanto si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza con cui lo scorso 17 novembre la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte aveva bocciato il decreto ministeriale. La magistratura contabile infatti parla di “perplessità” sollevate in riferimento all’articolo 72 della direttiva 2014/24/Ue spiegando che, per usufruire “della facoltà di evitare lo svolgimento di una nuova gara e di far rivivere un contratto risalente a diversi anni prima”, l’amministrazione “è onerata della prova di aver pienamente e rigorosamente rispettato tutte le prescrizioni imposte dal d.l. n. 35/2023 nella parte in cui richiama l’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, tenuto conto anche delle variazioni e modifiche degli stessi criteri di indicizzazione intervenute nel tempo con precedenti atti aggiuntivi”.

“Rischio di variazioni incrementali, comportamento non conforme”

In questo caso invece “la valutazione degli aggiornamenti progettuali in misura pari a euro 787.380.000,00, in quanto frutto di un’attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti – in disparte i problemi di reperimento di nuove coperture – sul superamento della soglia del 50% delle variazioni ammissibili, anche in considerazione dei dati offerti dalla stessa amministrazione”. Poiché le parti contraenti “già oggi conoscono quali sono le modifiche progettuali necessarie, il rimandare il relativo computo ad un momento futuro, con conseguente separazione dei valori delle due modifiche, appare un comportamento non conforme al citato art. 72, perché ne comporterebbe l’aggiramento, realizzando così il comportamento espressamente precluso dalla norma”. In conclusione “può ritenersi che l’amministrazione non abbia fornito una prova certa e rigorosa dell’avvenuto rispetto del contenimento dell’aumento di prezzo entro il limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale”.

Inoltre la Corte sottolinea la convenzione, “come ammesso anche dalla stessa amministrazione, non disciplina la materia, invocando, nel resto, un rinvio al Codice nei contratti” ed “emerge che, in caso di recesso dell’ente concedente dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse, al concessionario non sarebbero riconosciuti in contrasto con la disciplina codicistica ‘i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse’”.

A tale assenza di disciplina, “non si ritiene che possa ovviarsi con i già esaminati generici rinvii alla normativa codicistica. Al contrario, la circostanza che la materia sia stata fatta oggetto di disciplina all’interno della Convenzione, impone all’interprete di ritenere che le parti abbiano voluto disapplicare, in parte qua, la previsione del Codice dei contratti. Ne consegue l’accertamento della non conformità alla disciplina codicistica della convenzione, con riferimento al profilo illustrato”.

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