L’Antitrust ritiene illegittimi i vincoli che disciplinano i ‘radiotaxi’ a Roma e Milano. L’Autorità, spiega una nota, ha accertato che le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma e Milano e i tassisti aderenti, nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, ad un singolo radiotaxi, costituiscono reti di intese verticali restrittive della concorrenza. Le società citate dall’Antitrust sono, a Roma, Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa e, a Milano, Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Tax Multiservice Srl e Autoradiotassì Società Cooperativa. Le istruttorie sono state avviate dall’Autorità su segnalazione di Mytaxi, società del gruppo tedesco Daimler, che gestisce una piattaforma aperta attraverso un’app liberamente accessibile dai tassisti affiliati, i quali, in base alle proprie esigenze, possono mettere a disposizione della piattaforma una quota variabile di corse. Le cooperative di cui sopra, invece, spaventate dall’avvento di Mytaxi hanno cercato di rendere praticamente impossibile l’adesione dei tassisti alla nuova app con forme di esclusiva e/ pagamento di una sorta di “riscatto” per uscire. In particolare hanno “vietato” l’adesione a Mytaxi rimanendo nel 3570.
L’Autorità ha verificato che tali clausole sono idonee a determinare un consistente e duraturo effetto di chiusura del mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma e Milano, ostacolando l’accesso a nuovi operatori che adottano un diverso e innovativo modello di business, come Mytaxi, e, più in generale, la concorrenza tra piattaforme chiuse (come i radiotaxi) e aperte. L’Antitrust ha inoltre verificato che la presenza delle clausole di esclusiva “non ha alcuna giustificazione di natura giuridica o economica”. “Tenuto conto del carattere peculiare delle intese accertate, la cui portata restrittiva è emersa, e divenuta evidente, solo con lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno consentito l’affermarsi di piattaforme aperte”, l’Autorità ha ritenuto le suddette intese non gravi e, quindi, non ha sanzionato per ora le imprese radiotaxi che, comunque, sono tenute a dare comunicazione all’Autorità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, delle iniziative che intendono porre in essere per eliminare l’infrazione accertata.
Il 3570: “Abbiamo ragione” – Il 3570 resta convinto delle proprie ragioni e della assoluta liceità delle clausole che disciplinano i rapporti con i propri soci”. Lo afferma in una nota il presidente della cooperativa, Loreno Bittarelli, commentando la decisione dell’Antitrust. “Basti ricordare, al riguardo, che le clausole di non concorrenza di cui si discute sono un elemento tipico di tutte le società cooperative, come tale specificamente previsto dall’articolo 2527 del Codice Civile”, prosegue. “Il 3570 – annuncia Bittarelli – si rivolgerà ora ai giudici amministrativi a tutela delle proprie ragioni ed è fiduciosa sul fatto che tali ragioni possano essere riconosciute in sede giurisdizionale, in linea con quanto avvenuto in altri Paesi Ue”. Inoltre, prosegue il presidente della cooperativa, “il 3570 prende atto con soddisfazione del fatto che, diversamente da quanto affermato dagli Uffici dell’antitrust nel corso dell’istruttoria, l’autorità, nella decisione finale, ha comunque riconosciuto che l’asserita infrazione non è una violazione grave e pertanto non è passibile di alcuna sanzione pecuniaria”.