La Corte costituzionale “ha accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono”. E’ quanto si legge nella nota diramata dalla Consulta. In esame l’Italicum, la legge elettorale in vigore dal 2016 impugnata da un pool di legali. La Corte “ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova”.
La Consulta ha accolto la questione sollevata da cinque diversi Tribunali ordinari “relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione”.
“All’esito della sentenza” della Corte costituzionale sull’Italicum, “la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”.