La legge sulla legittima difesa è stata approvata in via definitiva il 28 marzo e promulgata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 26 aprile, accompagnata da osservazioni e dal richiamo della “esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini”.
DIFESA SEMPRE LEGITTIMA. L’articolo 1 del testo modifica l’articolo 52 del codice penale rendendo “sempre legittima” la difesa nel domicilio e sue pertinenze contro un’intrusione. È legittima la difesa di chi usa un’arma regolarmente detenuta o altro mezzo per difendere la propria o la altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando vi è pericolo di aggressione, violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi.
GRAVE TURBAMENTO. Il nuovo testo all’articolo 2 modifica l’articolo 55 del codice penale e prevede la non punibilità di chi si è difeso “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Un punto che ha sollevato il richiamo di Mattarella affinché abbia “una portata obiettiva”.
SOSPENSIONE PENA SOLO CON RISARCIMENTO DANNI. L’articolo 3 modifica l’articolo 165 del codice penale e prevede che nel caso di condanna per furto in abitazione è possibile la sospensione condizionale della pena “subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”.
PENE PIÙ SEVERE PER LADRI E RAPINATORI. Giro di vite per la violazione di domicilio, con pene che salgono a un minimo di 1 fino a 4 anni; da 2 a 6 se il fatto è commesso con violenza su cose o persone o se il colpevole è palesemente armato. Lo stesso vale per il furto in appartamento e lo scippo, le pene salgono da un minimo di 4 a 7 anni. Per la rapina si sale dai 5 ai 20 anni, a seconda delle aggravanti. Più salate anche le multe in tutti i casi.
ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ CIVILE. La responsabilità civile, e quindi il risarcimento danni, in caso di legittima difesa domiciliare nel nuovo testo è esclusa. Nel caso di eccesso colposo “al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
PATROCINIO GRATUITO. L’articolo 8 della nuova legge prevede il patrocinio gratuito nei casi di legittima difesa o eccesso colposo per cui sia stata disposta l’archiviazione, il non luogo a procedere o il proscioglimento. Nel caso sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.
PRIORITÀ PROCESSI. L’ultimo articolo della nuova legge, il 9, stabilisce che debba essere assicurata priorità ai processi relativi a legittima difesa domiciliare e con grave turbamento con casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose.