Dal primo gennaio scorso non è più possibile per le madri lavoratrici fare domanda per il contributo per i servizi di baby sitting e per gli asili nido. Lo precisa l’Inps in una circolare pubblicata oggi. La legge di bilancio 2019, si legge nella circolare, non ha infatti previsto il rinnovo del beneficio, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017-2018. “Pertanto – scrive l’Inps – a far data dal primo gennaio 2019 le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per questo beneficio”.
Ma chi ha già ottenuto di poter godere del bonus baby-sitter ne potrà usufuire fino al 31 dicembre 2019 “con la possibilità di dichiarare le prestazioni entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia”, mentre il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido “potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi successivi a tale termine”.
Per quanto riguarda il bonus baby sitter l’Inps ricorda che “qualora, alla data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. A tal proposito, si ribadisce che il beneficio in questione è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione”. Conseguentemente, aggiunge l’Inps, “la procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui”. Per quanto riguarda invece il contributo per gli asili nido, “gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine previsto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale”.