Milano, 15 Feb. (LaPresse) – Tutte le ragazze processate nel Ruby ter per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nei processi Ruby 1 e bis “non potevano legittimamente rivestire l’ufficio pubblico di testimone” perché “sostanzialmente indagate di reato connesso”, quindi “se il soggetto che si assume come corrotto non può qualificarsi come pubblico ufficiale” la corruzione non può “sussistere nemmeno nei confronti dell’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi”. Lo fa sapere il presidente facente funzioni del tribunale di Milano, Fabio Roia, con riferimento alla sentenza che ha assolto il leader di Forza Italia e 28 coimputati nel Ruby ter e le cui motivazioni verranno depositate dai giudici Tremolada-Gallina-Pucci entro 90 giorni.
Ruby ter: giudici, ragazze già indagate non potevano essere testimoni
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