Bari, 25 gen. (LaPresse) – “La rilevata carenza di motivazione permane anche alla luce dell’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione, dalla quale non è dato comprendere la precisa ragione sottesa alla decisione del Consiglio di classe di non ammettere il minore al quarto anno di Liceo, piuttosto che ammetterlo con debiti formativi, tenendo conto delle oggettive difficoltà dell’anno scolastico, durante la fase più recrudescente dell’emergenza pandemica da Covid 19”, scrivono i giudici che hanno compensato tra le parti le spese del giudizio.
Scuola: Tar Puglia annulla bocciatura, assenza adeguata valutazione dad-2-
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