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Casa, bozza dl: modifiche a Tue edilizia e dehors Covid

Si compone di tre articoli la bozza del decreto Casa, visionata da LaPresse, attesa domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il primo articolo introduce delle modifiche al Testo unico sull’edilizia per “semplificare il rilascio della documentazione amministrativa sullo stato legittimo degli immobili”, favorire “i cambiamenti di destinazione d’uso”, stabilire “previsioni in materia di tolleranze in relazione alle piccole incongruenze tra il titolo edilizio e lo stato di fatto relative ad interventi realizzati prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame”, e superare l’attuale disciplina “sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità”, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la bozza.

L’articolo 2 invece riguarda le “strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19“, cioè i dehors, e ha l’obiettivo di “consentire il mantenimento di quelle strutture, che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative”. L’ultimo articolo reca infine “disposizioni di coordinamento e entrata in vigore”. 

Bozza dl, si amplia rosa interventi edilizia senza permesso

Si amplia la rosa degli interventi di edilizia libera, si sottolinea inoltre nella bozza. In particolare, il testo introduce una serie di modiche al Testo unico sull’Edilizia volte proprio ad ampliare “quegli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto non eccessivamente impattanti”, come si legge nella relazione che accompagna la bozza.

Bozza dl, dehors realizzati durante il Covid restano

I dehors realizzati durante la pandemia potranno restare, prevede inoltre la bozza. Uno degli articoli del testo, quello sulle “disposizioni in materia di strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19” prevede infatti il mantenimento di tali strutture, a fronte di “comprovate e obiettive esigenze” e “qualora continuino ad essere installante alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Nel testo vengono fatte salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali”, e il “rispetto delle altre normative”. Inoltre, resta ferma la facoltà per il Comune territorialmente competente di “richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i predetti requisiti”.

Bozza dl: “Comuni potranno alienare beni abusivi”

Per permettere ai Comuni la rimozione delle opere abusive e la successiva valorizzazione del proprio patrimonio si prevede che, nel caso in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi culturali, paesaggistici, urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune – previo parere delle amministrazioni competenti – possa “provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime (acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive”, si legge nella bozza del decreto legge.

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